Sono di stanotte le immagini del fuoco che si è sprigionato nella notte nella raffineria di Milazzo.
Da professionista mi è capitato di entrare in quelle centrali petrolchimiche per diversi motivi. Quello che mi è sempre saltato agli occhi era la fatiscenza degli impianti ormai usurati dagli anni di lavoro continuo 24 ore su 24 con pochissime manutenzioni. L’inciedente di ieri sera non può che essere uno dei tanti che si susseguiranno se non si interviene seriamente sulla questione petrolio e su tutto ciò che ne deriva.
Mi vorrei soffermare però su un aspetto che pochi conoscono, una normativa che è conoscita a stento dagli addetti ai lavori e che invece dovrebbe essere di dominio comune come la stessa normativa prevederebbe. Si tratta della Direttiva Seveso recepita in Italia dal D.lgs. 334/99. Questa Direttive Europea è stata voluta a seguito di un gravissimo incidente che si ricorda oggi come il Disastro di Seveso avvenuto il 10 luglio 1976 nell’azienda ICMESA di Meda, che causò la fuoriuscita e la dispersione di una nube della diossina TCDD, una sostanza chimica fra le piĂą tossiche. Il veleno investì una vasta area di terreni dei comuni limitrofi della bassa Brianza, particolarmente quello di Seveso.
L’incidente di Seveso ha spinto gli stati dell’Unione europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982. La direttiva europea denominata “direttiva Seveso” (direttiva europea 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175 nella sua prima versione) impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio. Non entro nei tecnicismi della normativa che sulla carta è certamente all’avanguardia infatti prevede un piano di emergenza interno allo stabilimento ed uno esterno come riportato nel CAPO IV alla voce PROCEDURE Art. 20 (Piano di emergenza esterno)
1. Per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni del l’istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonche’ delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell’ambito della disponibilita’ finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l’attuazione. Il piano e’ comunicato al Ministero dell’ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell’interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell’ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all’alegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguadamente la popolazione e le autorita’ locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell’ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d’intesa con la Conferenza unificata, per le finalita di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l’attivazione del piano, avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
5.(…omissis). 6. (…omissis). 7. (…omissis).
Art. 22
(Informazioni sulle misure di sicurezza)
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorita’ pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinche’ il rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore puo’ chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8, comma 10.
3. E’ vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
4. Il comune, ove e’ localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell’articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all’articolo 21.
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformita’ all’articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L’intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non puo’, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Art. 23
(Consultazione della popolazione)
1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all’articolo 9;
b) modifiche di cui all’articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 e’ espresso nell’ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalita’ stabilite dalle regioni o dal Ministro dell’ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere ha possibilita’ di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della societa’ civile, qualora si ravvisi la necessita’ di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonche’ alla urbanizzazione del territorio.
Poi ALLEGATO V – SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI
Le domande che sorgono sono molte: La popolazione è mai stata informata che vicino alla loro abitazione vi è un impianto soggetto ad incidente rilevante? Sanno cosa vuol dire? Il piano di Emergenza Esterno è mai stato comunicato alla popolazione? Quello presente sul sito del comune di Milazzo è del 2008 è mai stato aggiornato?
Basterebbe andare nei tre poli petrolchimici Siciliani, ma credo che il problema sia nazionale per scoprire che di fatto la popolazione non ne sa nulla anche a giudicare dal comportamento che si è tenuto nei confronti di questo ultimo incidente. Spero che la Magistratura indaghi e se ci sono omissioni si faccia in modo di risolverle dato che come ho già detto più andiamo avanti e più saranno frequenti questi incidenti. La poplazione deve sapere e deve essere informata.